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martedì, settembre 15, 2009

Primo Grado

"Gli elementi probatori emersi hanno constito di fare luce:

Sulla posizione assunta da Marcello Dell'Utri nei confronti di esponenti di Cosa Nostra, sui contatti diretti e personali con alcuni di essi (Bontate, Teresi, oltre a Mangano e Cinà),

sul ruolo ricoperto dallo stesso nell'attività di costante mediazione , con il coordinamento di Cinà Gaetano,tra quel sodalizio criminoso, il più pericoloso e sanguinario nel panorama delle organizzazioni criminali operanti al mondo, e gli ambienti imprenditoriali e finanziari milanesi con particolare riguardo al gruppo Fininvest;

sulla funzione di "garanzia" svolta nei confronti di Silvio Berlusconi, il quale temeva che i suoi familiari fossero oggetto di sequestri di persona, adoperandosi per l'assunzione di Vittorio Mangano presso la villa di Arcore dello stesso Berlsuconi, quale "responsabile" (o "fattore", o "soprastante" che dir si voglia) e non come mero "stalliere", pur conoscendo lo spessore delinquenziale dello stesso Mangano sin dai tempi di Palmermo (ed, anzi, proprio per tale sua "qualità"), ottenendo l'avallo compiaciuto di Stefano Bontate e Teresi Girolamo, all'epoca due degli "uomini d'onore" più importanti di cosa nostra;

sugli ulteriori rapporti dell’imputato con “cosa nostra”, favoriti, in alcuni casi, dalla fattiva opera di intermediazione di Cinà Gaetano, protrattisi per circa un trentennio nel corso del quale Marcello Dell’Utri ha continuato l’amichevole relazione sia con il Cinà che con il Mangano, nel frattempo assurto alla guida dell’importante mandamento palermitano di PortaNuova, palesando allo stesso una disponibilità non meramente fittizia, incontrandolo ripetutamente nel corso del tempo, consentendo, anche grazie a Cinà, che “cosa nostra” percepisse lauti guadagni a titolo estorsivo dall’azienda milanese facente capo a Silvio Berlusconi, intervenendo nei momenti di crisi tra l’organizzazione mafiosa ed il gruppo FININVEST (come nella vicenda relativa agli attentati ai magazzini della Standa di Catania e dintorni), chiedendo al Mangano ed ottenendo favori dallo stesso (come nella “vicenda Garraffa”) e promettendo appoggio in campo politico e giudiziario.

Queste condotte sono rimaste pienamente ed inconfutabilmente provate da fatti, episodi, testimonianze, intercettazioni telefoniche ed ambientali di conversazioni tra lo stesso Dell’Utri e Silvio Berlusconi, Vittorio Mangano, Gaetano Cinà ed anche da dichiarazioni di collaboratori di
giustizia; la pluralità dell’attività posta in essere, per la rilevanza causale espressa, ha costituito un concreto, volontario, consapevole, specifico e prezioso contributo al mantenimento, consolidamento e rafforzamento di “cosa nostra” alla quale è stata, tra l’altro, offerta l’opportunità, sempre con la mediazione di Marcello Dell’Utri, di entrare in contatto con importanti ambienti dell’economia e della finanza, così agevolandola nel perseguimento dei suoi fini illeciti, sia meramente economici che, lato sensu, politici.

Non c’è dubbio alcuno, alla luce delle considerazioni che precedono e di tutto quanto oggetto di analisi nei singoli capitoli ai quali si rinvia, che le condotte tenute dai prevenuti si sussumono nelle fattispecie previste e sanzionate dagli artt. 416 e 416 bis c.p. delle quali ricorrono tutti gli
elementi costitutivi.

Ma ricorrono, anche, le contestate aggravanti di cui ai commi 4° e 6° dell’art. 416 bis c.p.

Ed invero, la sussistenza di tali aggravanti va ritenuta qualora il reato de quo sia contestato agli appartenenti ad una “famiglia” aderente a “cosa nostra” od al concorrente esterno, in quanto l’esperienza storica e giudiziaria consentono di ritenere il carattere armato di detta
organizzazione criminale (Cass. 14.12.99, D’Ambrogio, CP 01,845) e la sua prerogativa di operare nel campo economico utilizzando ed investendo i profitti di delitti che tipicamente pone in essere in esecuzione del divisato programma criminoso (Cass. 28.1.00, Oliveti, CED 215908, CP 01, 844).

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